Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, sono considerati «cani potenzialmente pericolosi» tutti quelli che, utilizzati come animali domestici o da compagnia, appartengono a specie o razze in grado di provocare morte o lesioni a persone o ad altri animali, o danni alle cose, indipendentemente dalla loro aggressività effettiva. Tale qualifica si applica anche ai cani che appartengono alle razze di cui ai gruppi 1 e 2 della classificazione della Federazione cinologica internazionale (FCI), o che, anche al di fuori di tale classificazione, hanno un carattere aggressivo o un'ampiezza o potenza mandibolari tali da provocare le medesime conseguenze e che sono inseriti nell'apposito Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 15.